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Il nuovo
Statuto
In data 20
dicembre 2005 l’Assemblea del Consiglio Direttivo approva all’unanimità
la
bozza dello Statuto predisposto per la presentazione all’Assemblea
Generale dei
Confratelli per la definitiva approvazione.
In data 18
gennaio 2006 lo Statuto viene approvato, per alzata di mano,
all’unanimità
dall’Assemblea Generale di tutti gli iscritti.
La
definitiva approvazione è avvenuta con decreto n. 10/2007 D in data 08
febbraio
2007 da Mons. Mario Oliveri, Vescovo di Albenga – Imperia.
Pertanto,
oggi il nuovo Statuto della Confraternita dei Disciplinanti Bianchi di
San
Giovanni Battista è il seguente:
CONFRATERNITA
DEI
DISCIPLINANTI
BIANCHI
DI
SAN
GIOVANNI BATTISTA
STATUTO
Art.
1
La
Confraternita dei Disciplinanti Bianchi di San Giovanni Battista, in
questo
Statuto brevemente denominata la “ Confraternita “,
avente sede in
Loano
presso l’Oratorio di San Giovanni
Battista in
Via Boragine 41 ( già Via
Cavour 19 – 21 ), é un'associazione pubblica di fedeli, fondata nel
1262.
Durante
i tempi è stata detta “ Confraternita dei Disciplinanti “,
Confraternita di San
Giovanni Battista “, “ Confraternita di San Gio. Batta “ , “ Oratorio
di San
Giovanni Battista “, Oratorio di San Gio. Batta “ , “ Oratorio delle
Cappe
Bianche in Loano”, “Oratorio Cappe Bianche” e altre similari.
Art.
2
I
membri della Confraternita sono detti Confratelli o Consorelle, in
questo
statuto brevemente denominati soci.
L’abito
dei soci consiste nella cappa con cordone bianchi.
Art.
3
La
Confraternita ha come fini principali la santificazione dei soci,
l'esercizio
del culto pubblico e la promozione di opere di carità fraterna.
Per
realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di:
a)
vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i soci a realizzare
pienamente la
propria vocazione cristiana mediante un'intensa vita spirituale e
un'efficace
attività apostolica;
b)
promuovere iniziative per la formazione permanente dei soci in campo
religioso;
c)
dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà
popolare,
soprattutto nelle feste tradizionali;
d)
favorire l'unione fraterna di persone aventi un vincolo di comune
origine, di
categoria o di lavoro, in modo di poter assumere un impegno
nell'apostolato di
ambiente;
e)
promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza
e di
accoglienza in forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e
tenendo
conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano.
f)
difendere e valorizzare il proprio patrimonio liturgico, storico,
culturale ed
artistico con interventi diretti, consulenze e restauri in
collaborazione con i
Fedeli, Enti Ecclesiastici, Enti
Pubblici o Privati.
La
Confraternita può svolgere attività diverse da quelle di religione o di
culto,
a norma dell'art. 15 delle norme approvate con il Protocollo del 15
novembre
1984 tra l'Italia e la Santa Sede.
Art.
4
Le
modalità e i criteri di perseguimento degli scopi statutari sono
disciplinati e
integrati da apposito regolamento interno.
Art.
5
La
Confraternita è sottoposta, a norma del diritto canonico, alla
giurisdizione
dell'Ordinario della Diocesi di Albenga - Imperia -. Essa promuove
rapporti di
fraternità e collaborazione con le altre associazioni di fedeli e con
gli
organismi ecclesiali della diocesi.
Art.
6
L’Assistente
ecclesiastico della Confraternita è il Parroco della Parrocchia di San
Giovanni
Battista in Loano.
Spetta
all'Ordinario diocesano stabilire che in casi particolari l’Assistente
sia un
Sacerdote diverso dal Parroco ed, in tal caso, nominarlo.
Art.
7
Possono
far parte della Confraternita i
fedeli
di maggiore età che si propongono di perseguire i fini della medesima e
si
impegnano a rispettarne lo statuto.
Sono
soci effettivi coloro che per scelta assumono l’impegno continuativo di
partecipare alle attività della Confraternita.
Sono
soci aggregati coloro che partecipano
in
modo saltuario alle attività formative e spirituali
della Confraternita.
Le
norme ed i requisiti
richiesti per
l’ammissione sono i medesimi per entrambe le categorie; gli attuali
iscritti
sono considerati tutti soci effettivi salvo contraria esplicita
richiesta
scritta.
Art.
8
L'ammissione
dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda
dell'interessato
con la commendatizia di un socio effettivo, dopo un periodo di prova o
noviziato della durata di un anno, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo.
I
minori verranno accolti come novizi sino al compimento della maggiore
età,
saranno quindi ammessi senza ulteriore periodo di prova.
Art.
9
I
soci effettivi hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di
partecipare alle attività apostoliche della Confraternita, di pagare la
quota
annuale di iscrizione e di tenere un comportamento corretto sotto ogni
aspetto
che non contrasti con le finalità della Confraternita. La vita
cristiana e
l'impegno apostolico sono alimentati dalla lettura della Sacra
Scrittura, dalla
celebrazione della Liturgia delle Ore o dalla recita del Rosario, dalla
partecipazione frequente ai sacramenti dell'Eucarestia e della
Riconciliazione.
Art.
10
I
soci cessano di appartenere alla Confraternita:
a)
per dimissione volontaria. I soci si considerano implicitamente
dimissionari in
caso di assenza continuata per un anno dalle attività apostoliche della
Confraternita senza valide motivazioni e mancato pagamento della quota
annuale;
b)
per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio dimesso può
ricorrere contro la delibera di dimissione all'Ordinario diocesano.
In
entrambi i casi le comunicazioni dovranno avvenire per forma scritta.
Art.
11
Gli
organi della Confraternita sono:
l'Assemblea,
il Consiglio Direttivo, il Priore.
Art.
12
L'Assemblea,
composta di tutti i soci
effettivi, è il
supremo organo deliberativo della Confraternita. Essa è convocata
ordinariamente dal Priore due
volte
l'anno per verificare l'andamento della vita della Confraternita,
approvare la
relazione del Priore e il rendiconto economico, esaminare le linee
direttive
proposte dal Consiglio, approvare le norme regolamentari e dare il
proprio
assenso agli atti di straordinaria amministrazione.
L'Assemblea
può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta dei Consiglio
Direttivo, di un terzo
dei soci o
dell'Ordinario diocesano.
La
convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione
dell'ordine del
giorno affisso nella sede e comunicato per lettera ai soci almeno dieci
giorni
prima della data fissata.
L'Assemblea
è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei
soci più
uno; in seconda convocazione, qualunque sia il loro numero.
Art.
13
Il
Consiglio Direttivo è composto dal Priore, dal Vice Priore e da otto
membri,
tutti eletti dall'Assemblea tra i suoi membri, per un triennio;
contestualmente
l’Assemblea elegge due Revisori dei Conti che rimangono in carica per
un
triennio. Venendo a mancare uno dei membri, il Consiglio stesso elegge
un supplente
che resta in carica fino al termine del triennio.
Il
Consiglio inizia l’esercizio dopo l’insediamento presieduto
dall’Assistente
ecclesiastico.
Art.
14
Il
Priore dirige la Confraternita nel rispetto dello statuto, ne ha la
rappresentanza legale e provvede all'ordinaria amministrazione.
Il
Priore può essere rimosso dall'ufficio con decreto dell'Ordinario
diocesano in
presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.
Art.
15
Il
Vice Priore collabora con il Priore e lo sostituisce in caso di assenza
o per
suo mandato. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Priore, il Vice
Priore
assume le sue funzioni fino al termine del triennio.
Art.
16
Chi
sarà stato eletto Priore due volte consecutive non potrà essere eletto
di nuovo
al medesimo incarico se non passati tre anni, parimenti per il Vice
Priore che
potrà però essere eletto Priore se così voterà l’Assemblea. Nel caso di
terza
elezione consecutiva il Priore o il Vice Priore dovranno rinunciare
all’incarico a favore dell’eletto successivo rimanendo però membri del
Consiglio Direttivo.
Non
potranno far parte del Consiglio Direttivo più di due soci entro il
terzo grado
di parentela.
Art.
17
Il
Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione nomina tra i suoi
membri,
tenuto conto del bene della Confraternita e delle inclinazioni
individuali:
a)Il
Maestro dei Novizi che cura gli aspiranti soci addestrandoli nel canto,
nelle
cerimonie, nell’osservanza del presente statuto e del regolamento.
b)Il
Segretario che redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio e
conserva i
libri dei soci e dei verbali.
c)Il
Tesoriere che tiene l'amministrazione
contabile, prepara il rendiconto annuale e paga i conti su ordine del
Priore.
d)Il
Sacrestano che ha cura della chiesa e della sacrestia, compresi i
paramenti e i
vasi sacri, provvede gli ornamenti secondo i tempi e le feste, apparecchia l’altare e fa tutto ciò che è
necessario per il decoroso
svolgimento delle sacre funzioni. Il Priore gli potrà assegnare dei
soci come
collaboratori che lo aiutino nel suo ufficio.
e)Quattro Procuratori che
curano
la
sede, i beni della
Confraternita e si occupano
delle opere di carità e beneficenza.
Art.
18
Il
Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi per
deliberare su
qualsiasi punto relativo alla vita della Confraternita che non sia di
competenza dell'Assemblea.
Il
Consiglio Direttivo propone gli atti di straordinaria amministrazione
all’Assemblea che li delibera a maggioranza dei presenti.
Gli
atti di straordinaria amministrazione previsti dal codice di diritto
canonico,
integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal
decreto
dato dal Vescovo diocesano ai sensi del can. 128 1, devono essere
autorizzati
dalla competente autorità ecclesiastica.
Occorre
inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi
la somma
massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore
storico o
artistico o donati alla chiesa ex voto.
Il
Consiglio Direttivo può sollevare un suo membro dall’incarico
assegnato, con
decisione presa a maggioranza, per giustificati motivi; l’incarico
vacante
passerà al Priore sino all’avvenuta nuova nomina.
Art.
19
Il
patrimonio della Confraternita è vincolato al perseguimento degli scopi
statutari.
L’Oratorio,
la sacrestia, la vecchia sala del capitolo, gli ex voto, quadri,
statue,
apparati liturgici catalogati a cura del Ministero dei Beni Culturali e
ogni
altro oggetto che sia di proprietà della Confraternita da oltre
cinquanta anni
sono beni patrimoniali inalienabili.
Tutti
gli altri beni costituiscono
il
patrimonio disponibile.
L'amministrazione
del patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto del codice di
diritto
canonico.
La
Confraternita non ha fine di lucro, ma potrà compiere tutte le
operazioni finanziarie,
commerciali, immobiliari e
mobiliari occorrenti o semplicemente opportune per il conseguimento
degli scopi
statutari nei limiti di legge e del presente statuto.
La
Confraternita non potrà contrarre debiti per un importo complessivo
superiore
al 50% (cinquanta per cento) del proprio patrimonio disponibile.
Tutte
le prestazioni dei soci
nei confronti
della Confraternita sono gratuite. E' vietato distribuire ai soci anche
in modo
indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante
la vita della Confraternita. Il rendiconto economico e finanziario deve
essere
approvato ogni anno dall'Assemblea e presentato all'Ordinario
diocesano. La
quota o contributo associativo stabilito anno per anno dall’Assemblea è
intrasmissibile e non rivalutabile.
Art.
20
La
Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo
diocesano o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni.
In
caso di soppressione o estinzione della Confraternita il suo patrimonio
sarà
devoluto alla Parrocchia di San Giovanni Battista in Loano, in mancanza
di
questa ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto indicato dal
Vescovo
diocesano, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 delle norme
approvate
con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.
Art.
21
In
presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, il
Vescovo
della diocesi di Albenga - Imperia può nominare, ai sensi del can. 318,
§ 1 del
codice di diritto canonico, un commissario che in suo nome diriga e
rappresenti
temporaneamente la Confraternita, in sostituzione degli organi
statutari, con
tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Art.
22
Per
quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del
Regolamento
interno, dello Statuto per le Confraternite della Diocesi di Albenga –
Imperia,
del dritto canonico e le leggi italiane in quanto applicatili agli enti
ecclesiastici.
Art.
23
Il
presente statuto sostituisce i precedenti, entra in vigore dalla data
di
approvazione concessa dall’Ordinario Diocesano e deve essere portato a
conoscenza di tutti i soci raccomandando di osservarlo e farlo
osservare in
ogni sua parte.
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